motivi manifestamente infondati, ovvero evincibili dalla mera lettura del ricorso, come per es. la violazione di un termine ordinatorio; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rispetto a tale caso di https://kylerumzku.yomoblog.com/35991276/la-guía-más-grande-para-ricorso-per-cassazione