: ai sensi dell’art. 161 c.p., la sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere; della metà nei casi di recidiva, delinquenza abituale e https://bookmarkloves.com/story20467951/5-hechos-f%C3%A1cil-sobre-reati-truffa-e-iva-non-versata-descritos